Calcolo ICI
| ATTENZIONE DAL 2008: ESENZIONE a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e inoltre per gli immobili ceduti in uso gratuito ai sensi dell'art. 16 comma 6 Regolamento Comunale ICI. |
Attenzione: Si declina ogni responsabilità in ordine all'esattezza dei dati in quanto forniti dal contribuente. Verificare i dati inseriti prima di effettuare il versamento. |
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(*) La rendita da indicare é quella in vigore il 1° gennaio 2010 senza la rivalutazione del 5%
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Parametri da applicare sulle rendite catastali rivalutate:
ESENZIONE a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo il caso, che deve essere debitamente certificato, in cui l'abitazione sia posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non sia locata.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage, box, posto auto, cantina, soffitta, ecc.), anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (elemento oggettivo) e per le quali vi sia inoltre coincidenza con l'intestazione dell'abitazione cui si riferiscono (elemento soggettivo).
Sono equiparate ad abitazione principale ai fini della esenzione o dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta anche:
- l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le relative detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o enti ad essi subentrati.
- l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini di primo grado (che in tale abitazione devono risultare residenti) dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, a condizione che il cedente non sia proprietario anche della abitazione in cui risiede ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Regolamento Comunale ICI. L'agevolazione non si estende inoltre alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate, salvo che la somma delle quote cedute sia pari all'intera abitazione.
NB TALE ESENZIONE NON RIGUARDA I FABBRICATI DI CATEGORIA A1, A8 A9
ALIQUOTA RIDOTTA: 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
ALIQUOTA AGEVOLATA: 4 per mille a favore di unità immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Il contribuente che intenda avvalersi di tale agevolazione dovrà esplicitamente comunicarlo (attraverso il modello di dichiarazione nello spazio riservato alle annotazioni) al comune entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta dell'anno in cui hanno inizio i lavori (cioè quello dal quale decorre il beneficio per il contribuente). Nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre alle informazioni necessarie all'individuazione del soggetto contribuente e dell'immobile interessato al beneficio, la data di inizio lavori, nonché il tipo di intervento eseguito sull'immobile oggetto dell'agevolazione, comprovati dalla copia del verbale di consegna dei punti fissi e di inizio lavori oppure dal cartello di inizio lavori rilasciato dall'ufficio urbanistica ed edilizia privata. L'imposta calcolata in base all'aliquota agevolata si applica, per il primo e per il terzo periodo d'imposta, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si protrae il beneficio, prendendo quale decorrenza sempre la data di inizio lavori. A tal fine il mese durante il quale l'agevolazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.
ALIQUOTA RIDOTTA: 4 per mille a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la redazione di contratti-tipo, ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della Legge 09.12.1998, n. 431.
Il proprietario, per avvalersi di tale agevolazione, dovrà depositare, presso il competente ufficio comunale, copia del contratto di locazione stipulato alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la redazione di contratti-tipo, ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della Legge 09.12.1998, n. 431 e regolarmente registrato, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dell'anno in cui il contratto "convenzionato" è stato registrato. L'imposta calcolata in base all'aliquota ridotta si applica proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui sussiste il contratto di locazione, computando per intero il mese durante il quale la locazione si protrae per almeno quindici giorni.
ALIQUOTA AUMENTATA: 7 per mille nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Le categorie di immobili rientranti nella presente fattispecie impositiva sono le seguenti, con esclusione degli alloggi concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado):
a) edifici non locati o sfitti: s'intendono quelli che oggettivamente sono idonei all'uso ma che sono sottratti volontariamente all'uso da parte del possessore;
b) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese immobiliari: s'intendono quei fabbricati idonei all'uso, ma involontariamente rimasti invenduti per mancanza di acquirenti;
c) fabbricati tenuti a disposizione: s'intendono quei fabbricati che sono idonei all'uso, ma che sono utilizzati in modo saltuario direttamente dal possessore in aggiunta all'abitazione principale.
L'imposta calcolata in base all'aliquota aumentata si applica proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui sussiste la condizione innanzi contemplata, computando per intero il mese durante il quale tale fattispecie si protrae per almeno quindici giorni.
DETRAZIONE per abitazione principale (sulle sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9): : misura unica di € 103,29 secondo la normativa vigente.
L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
AGENTE della Riscossione: C/C Postale n. 88653514 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA LENTATE SUL SEVESO – MI - ICI
(anche: direttamente allo sportello di Desio; con carta di credito tramite il servizio Taxtel al n. 800.191.191 o sul sito www.taxtel.it)
Agenzia delle Entrate – MODELLO F24: Tutti i contribuenti potranno pagare l’I.C.I. utilizzando il modello di pagamento F24 contenente la sezione denominata “ICI ed altri tributi locali” ( codici tributo: 3901 "Imposta Comunale sugli Immobili per l'abitazione principale"; 3902 "Imposta Comunale sugli Immobili per i terreni agricoli"; 3903 "Imposta Comunale sugli Immobili per le aree fabbrcabili"; 3904 "Imposta Comunale sugli Immobili per gli altri fabbricati") ed avranno la possibilità, in sede di versamento, di compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. I termini e le modalità per l’attuazione di questa nuova disposizione sono definiti da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
PAGAMENTO
I soggetti obbligati al pagamento dell'I.C.I. devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate:
- la prima, dal 1° al 16 GIUGNO in misura pari al 50% dell'I.C.I. dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (2009), identiche a quelle del 2010;
- la seconda, dal 1° al 16 DICEMBRE, a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Non deve essere effettuato nessun versamento se l'importo complessivo dell'imposta dovuta è inferiore a € 10,00. Qualora l'importo da versare sia superiore a € 10,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.
DICHIARAZIONE
A seguito dell’effettiva entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 è stato abolito l’obbligo della dichiarazione ICI.
Tuttavia continua ad essere necessaria la presentazione della dichiarazione per l'anno 2009 nei seguenti casi:
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quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta (nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal regolamento comunale)
- quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.lgs. n. 463/1997 (ovvero riguardino atti che non siano relativi ai diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale).
In questi casi (salvo per la dichiarazione di inagibilità dell’immobile che, in base al vigente regolamento, necessita di apposita certificazione o, in alternativa, autocertificazione) la dichiarazione redatta sui moduli conformi al modello ministeriale deve essere effettuata entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè fino al 30 Settembre 2010.


