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Tributi comunali per l’anno 2005

Nessun aumento per l’ICI - Gli appunti utili sulla tassa rifiuti e le novità sulla pubblicità

A cura dell’Assessore alle Finanze, rag. Gianfranco Borin

 

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

• Le aliquote (Deliberazione di G.C. n. 12 del 27/01/2005)

Parametri da applicare sulle rendite catastali rivalutate:

ORDINARIA: 5,50 ‰

RIDOTTA: 4‰ a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

AGEVOLATA: 4‰ a favore di unità immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti

RIDOTTA: 4‰ a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla Legge n. 431/98

AUMENTATA: 7‰ nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

DETRAZIONE abitazione principale: euro 103,29 misura unica secondo la normativa vigente.

L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

• Dove e come pagare

CONCESSIONARIO della Riscossione:

C/C Postale n. 177469 - Concessione di Milano

ESATRI s.p.a. Viale dell’Innovazione, 7 Milano

(anche: direttamente allo sportello di Desio; con carta di credito tramite il servizio Taxtel al n. 199.191.191 o sul sito www.taxtel.it)

LE RATE

I soggetti obbligati al pagamento dell’I.C.I. devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso, in due rate:

• la prima, entro il 30 GIUGNO, in misura pari al 50% dell'I.C.I. dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dei dodici mesi dell’anno 2004, identiche a quelle del 2005;

• la seconda, dal 1° al 20 DICEMBRE, a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

• Gli altri adempimenti:

DICHIARAZIONE

Per i soggetti obbligati, la presentazione della dichiarazione per l'anno 2004, redatta sui moduli conformi al modello ministeriale, deve essere effettuata entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè dal 2 maggio al 1° agosto (o al max 31 ottobre).

VALORI VENALI MINIMI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI:

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, di limitare l'attività di accertamento del Comune e di consentire ai contribuenti di conoscere il limite cui fare riferimento prima di effettuare i pagamenti, sono disponibili presso l’ufficio tributi e pubblicate sul sito internet del Comune le tabelle che indicano i valori venali minimi di riferimento delle aree fabbricabili applicabili per l’anno 2005 sull'intero territorio comunale. Non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta risulti versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

• Le tariffe (Deliberazione di G.C. n. 16 del 27/01/2005):

Le misure tariffarie della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni per l'anno 2005 non sono state variate, riconfermandole sempre uguali a quelle determinate ormai nel 2001.

• Gli adempimenti…

… per i nuovi utenti:

Coloro che hanno iniziato ad occupare o a detenere locali ed aree scoperte operative sono obbligati a presentare al Comune la denuncia di inizio occupazione (redatta sugli appositi moduli messi a disposizione gratuitamente), al fine di consentire l’iscrizione a ruolo della tassa e la conseguente emissione del corrispondente avviso di pagamento.

I nuovi contribuenti che prendono la residenza nel Comune presentano la denuncia all’ufficio anagrafe (insieme ai documenti necessari per la pratica anagrafica), mentre inoltrano la denuncia all’ufficio tributi le ditte e chi non è residente ma dispone comunque di locali nel territorio.

In mancanza di variazioni la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data in cui ha inizio l’occupazione (esempio: se inizio a occupare i locali il 10/03/2005 la tassa decorre dal 01/05/2005).

… in caso di variazione:

È importante sapere che le modifiche relative alla posizione originariamente dichiarata, come:

• variazione della superficie dei locali ed aree o della loro destinazione d’uso

• variazioni anagrafiche

• trasferimento in altro Comune

• cambio di indirizzo nel territorio comunale

• decesso dell’intestatario

non producono automaticamente i loro effetti sull’applicazione della Tassa Rifiuti.

Bisogna sempre comunicare per tempo ogni cambiamento intervenuto, presentando all’ufficio tributi la denuncia di variazione, che servirà all’aggiornamento degli archivi per la corretta emissione dell’avviso di pagamento della tassa.

… al termine dell’occupazione:

Quando i locali e le aree per cui si paga la tassa vengono lasciati liberi (perchè sono stati venduti oppure è terminata la locazione) è necessario che il contribuente provveda a disdettare il tributo.

Erroneamente si pensa che il trasferimento di residenza o il cambio di indirizzo interrompano in automatico l’emissione della tassa!

Per legge, la cessazione della tassa non è contestuale all’abbandono dei locali, ma decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata in Comune la denuncia di cessazione (esempio: se abbandono i locali il 10/03/2005 e presento denuncia nello stesso bimestre -marzo/aprile - la tassa non è più dovuta dal 01/05/2005; se invece presento denuncia il 10/05/2005, la tassa non è più dovuta dal 01/07/2005).

Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive (esempio: se abbandono i locali il 10/03/2005 e presento denuncia il 28/02/2006 la tassa non è più dovuta dal 01/01/2006), purché il contribuente sappia dimostrare che:

• non ha continuato l’occupazione o la detenzione dei locali

• la tassa è stata pagata dal subentrante.

A pena di decadenza, il contribuente deve presentare la denuncia entro il termine di sei mesi dal ricevimento dell’avviso di pagamento in cui è iscritto il tributo.

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

È stata confermata in 0,3 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La misura di tale addizionale era per l'anno 1999 pari allo 0,1% e per gli anni dal 2000 al 2004 pari allo 0,3%.

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

• Il nuovo concessionario

Il servizio dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni è gestito per conto del Comune da un nuovo concessionario: la ditta S.E.S.A.M. S.p.A. con sede a Monopoli (Ba) in Via San Donato, 25/G.

• Il recapito

In loco, l’Ufficio di riferimento si trova in Via Como, 4 – tel/fax. 0362/562332 – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 15.30.

Per qualsiasi informazione, la Ditta è altresì presente a Legnano (Mi) in Via G. Giulini, 1 – telefono 0331/451192, fax 0331/590164, e-mail sesam.legnano@libero.it – orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (telefonicamente anche dalle 14.00 alle 18.00).

• Le tariffe

Per l’anno 2005, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni rimangono invariate, continuando a confermare quelle in vigore dal 2002. Le stesse sono reperibili sul sito internet del Comune, al seguente indirizzo:

http://www.comune.lentatesulseveso.mi.it/tributi2.php.

• Il pagamento

La scadenza di versamento dell’imposta di pubblicità annuale è stata il 31 marzo 2005 (anziché il 31 gennaio). La proroga non ha comportato aggravio di penalità per morosità. Ai contribuenti già iscritti il concessionario ha recapitato l’avviso di pagamento contenente il bollettino di c/c postale.

Per ogni esigenza di pagamento dei tributi in questione, il conto corrente postale è n. 60666716 intestato a S.E.S.A.M. s.p.a. Conc. Comune di Lentate sul Seveso – Via San Donato, 25/G – 70043 Monopoli.

 

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