Pratiche edilizie, avviso per il pagamento
Un avviso importante dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito istruzioni per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Oneri per pratiche edilizie, avviso per il pagamento
Un avviso importante dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito istruzioni per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali e per evitare l’applicazione sui bonifici effettuati a favore dei Comuni
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati dovuti ai Comuni.
L'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati mediante bonifico, relativi a:
- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali è prevista una detrazione di imposta pari al 55 per cento (quest’ultimo beneficio è stato prorogato dalla Finanziaria 2011 anche per l'anno 2011, pur con alcune modifiche [1]).
L'Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce "Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio" e la Risoluzione n. 229 del 2009, hanno precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d'imposta, “non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico, se ciò è volto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e altre imposte e tasse all'Ente Locale”.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011 precisa che, qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l'ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio, oneri di urbanizzazione); non va, invece, riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.
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[1] Questo il testo della disposizione: "48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
Per ulteriori informazioni:
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di MONZA BRIANZA, Ufficio Territoriale DESIO
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