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GUIDA ALL'ICI

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Chi è interessato all’I.C.I.

Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli, oppure chi gode su un immobile del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore.

Non sono soggetti ICI gli inquilini.

Il calcolo del valore imponibile

Per determinare quanto si deve pagare, è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:

  • Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%) il coefficiente moltiplicatore previsto:      

100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)

  50 per le categorie A/10 e D

  34 per la categoria C/1

140 per la categoria B;

  • Per i fabbricati che non dovessero risultare iscritti al catasto, si può utilizzare la rendita presunta, cioè quella di immobili similari nella stessa zona;
  • Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari, rispettando tuttavia i valori venali minimi di riferimento approvati dal comune;
  • Per i terreni agricoli, viene stabilita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

 

Calcolo dell’imposta

Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota prevista nella fattispecie.

Abitazione principale

A partire dall’anno di imposta 2008 sono esentate dal pagamento le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (così come disciplinata dall’art. 16 comma 1 Regolamento Comunale ICI) e inoltre per gli immobili ceduti in uso gratuito (ai sensi dell’art. 16 comma 6 Regolamento Comunale ICI). 

 

Il pagamento dell’I.C.I.

Può essere eseguito in due rate: la prima – acconto – deve essere eseguita entro il 16 di giugno ed è pari al 50% di quanto dovuto per l’intero anno; dal 1° al 16 dicembre deve essere pagata la seconda rata – saldo – che è pari all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta, dedotta dell’acconto pagato. Anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata. Il pagamento può essere tuttavia eseguito anche in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

 

Il versamento va effettuato

Se l’imposta da versare è superiore a euro 10,00. Qualora l’importo da versare sia superiore a euro 10,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.

 

Modalità di versamento

Il pagamento deve essere effettuato direttamente all’Agente della Riscossione EQUITALIA ESATRI SPA (allo sportello di Desio; con carta di credito tramite il servizio Taxtel al n. 800.191.191 o connettendosi al sito internet www.taxtel.it), oppure tramite appositi bollettini sul conto corrente postale n. 88653514 intestato EQUITALIA ESATRI SPA LENTATE SUL SEVESO – MB -ICI

E’ consentito inoltre il pagamento presso le banche convenzionate.

I contribuenti, se preferiscono, potranno pagare l’I.C.I. utilizzando il modello di pagamento F24 contenente la sezione denominata “ICI ed altri tributi locali” (codice ente: E530 - codici tributo: 3901 “Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale”; 3902 “Imposta Comunale sugli Immobili per i terreni agricoli”; 3903 “Imposta Comunale sugli Immobili per le aree fabbricabili”; 3904 “Imposta Comunale sugli Immobili per gli altri fabbricati) ed avranno la possibilità, in sede di versamento, di compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. I termini e le modalità per l’attuazione di questa nuova disposizione sono definiti da un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

I soggetti non residenti in Italia possono effettuare il pagamento dell’ICI da essi dovuta per l’anno 2008, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13/11/1995.

I versamenti si effettuano con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore.

  

Acquisto o vendita dell’immobile in corso d’anno

Chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno, deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario (fa fede la data dell’atto notarile). Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. L’importo da versare a titolo di acconto deve essere calcolato in base ai mesi di possesso maturati nel corso del 1° semestre. L’anno successivo, entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (dal 2 maggio al 30 settembre) dovrà essere presentata al comune la dichiarazione di variazione, redatta sui modelli ministeriali, ad eccezione del caso in cui gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico, con il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale nei registri immobiliari, con procedure telematiche).

 

 

 

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