Traffico veicolare: misure per la limitazione
Dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria
Misure per la limitazione del traffico veicolare
Provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria e la limitazione della circolazione dei veicoli
dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011
In attuazione della Legge Regionale 24/2006, dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, , tornano in vigore, come ogni anno, i provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria, che prevedono, tra gli altri, la limitazione della circolazione di alcuni veicoli per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nella zona A1 e progressivamente, per i ciclomotori e motocicli due tempi euro 0, in altre aree comunali del territorio regionale della Lombardia.
Le limitazioni si applicano secondo le seguenti modalità:
Per la ZONA A1 (INCLUDE LENTATE SUL SEVESO)
a) Fermo della circolazione dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:
• gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
• gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE), compresi i mezzi speciali.
b) Inoltre, sempre dal 15 ottobre, sono attive le seguenti limitazioni permanenti da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00:
• motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0; divieto di circolazione all’interno della zona A1;
• Autobus Euro 2 diesel adibiti a Trasporto Pubblico Locale; divieto della circolazione su tutta la zona A1 e sulla rimanente parte del territorio regionale.
c) Rimangono in vigore, inoltre, i seguenti divieti:
• Dal 15 ottobre al 15 aprile: divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti, alimentati a biomassa legnosa (camini e stufe con rendimento <63 %), nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m slm;
• Divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia;
• Divieto di combustione all’aperto in ambito agricolo e di cantiere;
• Divieto di climatizzare locali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale).
Per la ZONA A2, B, C1 e C2 (non include Lentate sul Seveso)
a) Fermo della circolazione dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:
• Motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0
Sul Sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezione della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, sono reperibili tutte le informazioni di dettaglio, relative alla modalità di attuazione delle limitazioni.
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213374630533&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277017319&pagename=DG_RSSWrapper
Veicoli esclusi dal fermo:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
Deroghe:
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
• veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
• veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
• veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
• veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli con a bordo almeno tre persone;
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
• veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009).
Controlli
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
Visualizza il testo della comunicazione di Regione Lombardia.
Per ulteriori informazioni
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Via Matteotti 8 – 20030 Lentate sul Seveso (MB)
tel. 0362.515218– fax 0362.515235


