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ATTENZIONE

DAL 2008 ESENZIONE  a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e inoltre per gli immobili ceduti in uso gratuito ai sensi dell'art. 16 comma 6 Regolamento Comunale ICI

Calcolo dell'ICI on line
Immobile
Tipo di immobile
Quota di proprietá  % Possesso nell'anno in corso da 
   
(*)Rendita  €  Aliquota  °/oo 
(**)Riduzione per inagibilitá  dell´immobile      
(***)Detrazione abitazione  principale   Nr. proprietari  (residenti)  
Dati prima pertinenza  (****)
Quota di proprietá  % Possesso da 
 
Rendita  €  
Dati seconda pertinenza  (****)
Quota di proprietá  % Possesso da 
 
Rendita  €  
Dati terza pertinenza  (****)
Quota di proprietá  % Possesso da 
 
Rendita  €  
  Imposta Detrazione Importo rata Da versare
I rata         
II rata         

   
 
Attenzione:
Si declina ogni responsabilitŕ in ordine all'esattezza dei dati in quanto forniti dal contribuente. Verificare i dati inseriti prima di effettuare il versamento.

(*) La rendita da indicare é  quella in vigore il 1° gennaio 2008 senza la  rivalutazione del 5%

(**) L’imposta è ridotta del 50% per fabbricati inagibili, previa presentazione della documentazione dell’ufficio tecnico o dichiarazione resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
(***) Dall’imposta dovuta per l’anno 2008 (per le sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9) si può dedurre una quota pari a euro 103,29 a titolo di detrazione per l’abitazione principale. Tale detrazione è concessa per l’abitazione adibita a dimora abituale dal proprietario o dal titolare del diritto reale. In caso di più contribuenti dimoranti la detrazione va suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di proprietà. Qualora la detrazione sia superiore all’importo dovuto per l’abitazione principale, la differenza della stessa può essere defalcata dall’importo dovuto per le pertinenze.

 (****) Per esigenze di semplificazione si è limitato il numero delle pertinenze a tre, qualora però si avessero più pertinenze si dovrebbe impostare un nuovo calcolo solo per le pertinenze ulteriori e l'imponibile andrebbe aggiunto al primo.

IMPORTANTE: inserire i valori senza separatore delle migliaia


Parametri da applicare sulle rendite catastali rivalutate:

ESENZIONE   a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non sia locata.
Agli effetti dell'applicazione delle esenzioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage, box, posto auto, cantina, soffitta, ecc.), anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
Sono equiparate ad abitazione principale ai fini della esenzione anche:
- le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di Procedura Civile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o enti ad essi subentrati.
- l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini di primo grado (che la occupano come loro dimora abituale) dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, il quale dovrà considerare abitazione principale una sola fra quelle che complessivamente possiede (art 16 comma 6 Regolamento Comunale ICI).

NB TALE ESENZIONE NON RIGUARDA I FABBRICATI DI CATEGORIA A1, A8 A9

 ALIQUOTA ORDINARIA: 5,50 per mille

 ALIQUOTA RIDOTTA: 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 direttamente adibita ad abitazione principale.

 ALIQUOTA AGEVOLATA: 4 per mille a favore di unità immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Il contribuente che intenda avvalersi di tale agevolazione dovrà esplicitamente comunicarlo al comune entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta dell'anno in cui hanno inizio i lavori (cioè quello dal quale decorre il beneficio per il contribuente). Nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre alle informazioni necessarie all'individuazione del soggetto contribuente e dell'immobile interessato al beneficio, la data di inizio lavori, nonché il tipo di intervento eseguito sull'immobile oggetto dell'agevolazione, comprovati dalla copia del verbale di consegna dei punti fissi e di inizio lavori oppure dal cartello di inizio lavori rilasciato dall'ufficio urbanistica ed edilizia privata. L'imposta calcolata in base all'aliquota agevolata si applica, per il primo e per il terzo periodo d'imposta, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si protrae il beneficio, prendendo quale decorrenza sempre la data di inizio lavori. A tal fine il mese durante il quale l'agevolazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.

 ALIQUOTA RIDOTTA: 4 per mille a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla Legge n. 431/98.

Il proprietario, per avvalersi di tale agevolazione, dovrà depositare, presso il competente ufficio comunale, copia del contratto di locazione stipulato alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla Legge n. 431/98 art. 2 comma 4 e regolarmente registrato, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dell'anno in cui il contratto "convenzionato" è stato registrato. L'imposta calcolata in base all'aliquota ridotta si applica proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui sussiste il contratto di locazione, computando per intero il mese durante il quale la locazione si protrae per almeno quindici giorni.

 ALIQUOTA AUMENTATA: 7 per mille nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Le categorie di immobili rientranti nella presente fattispecie impositiva sono le seguenti, con esclusione degli alloggi concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado):
a) edifici non locati o sfitti: s'intendono quelli che oggettivamente sono idonei all'uso ma che sono sottratti volontariamente all'uso da parte del possessore;
b) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese immobiliari: s'intendono quei fabbricati idonei all'uso, ma involontariamente rimasti invenduti per mancanza di acquirenti;
c) fabbricati tenuti a disposizione: s'intendono quei fabbricati che sono idonei all'uso, ma che sono utilizzati in modo saltuario direttamente dal possessore in aggiunta all'abitazione principale.
L'imposta calcolata in base all'aliquota aumentata si applica proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui sussiste la condizione innanzi contemplata, computando per intero il mese durante il quale tale fattispecie si protrae per almeno quindici giorni.

DETRAZIONE per abitazione principale (sulle sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9): : misura unica di € 103,29 secondo la normativa vigente.
L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

CONCESSIONARIO della Riscossione: C/C Postale n. 88653514 intestato a  EQUITALIA ESATRI SPA LENTATE SUL SEVESO –MI - ICI
(anche: direttamente allo sportello di Desio; con carta di credito tramite il servizio Taxtel al n. 199.191.191 o sul sito www.taxtel.it)

Agenzia delle Entrate – MODELLO F24: Tutti i contribuenti potranno pagare l’I.C.I. utilizzando il modello di pagamento F24 contenente la sezione denominata “ICI ed altri tributi locali” ed avranno la possibilità, in sede di versamento, di compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. I termini e le modalità per l’attuazione di questa nuova disposizione sono definiti da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

PAGAMENTO

I soggetti obbligati al pagamento dell'I.C.I. devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate:
- la prima, dal 1°(ovvero, essendo domenica e il 2 festa, dal 3)  al 16 GIUGNO in misura pari al 50% dell'I.C.I. dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (2007), identiche a quelle del 2008, ma già conteggiando la ulteriore detrazione per abitazione principale introdotta quest’anno;
- la seconda, dal 1° al 16 DICEMBRE, a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

DICHIARAZIONE

A seguito dell’effettiva entrata in vigore del D-L- n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 è stato abolito l’obbligo della dichiarazione ICI.
Tuttavia continua ad essere necessaria la presentazione della dichiarazione per l'anno 2007 nei seguenti casi:

  • quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta  (nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal regolamento comunale)
  • quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.lgs. n. 463/1997 (ovvero riguardino atti che non siano relativi ai diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale).

In questi casi  (salvo per la dichiarazione di inagibilità dell’immobile che, in base al vigente regolamento, necessita di apposita certificazione o, in alternativa, autocertificazione) la dichiarazione redatta sui moduli conformi al modello ministeriale deve essere effettuata entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè dal 2 maggio al 30 Giugno , ovvero al 31 Luglio.




     

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